Statuto

 

Articolo 1

- Costituzione, denominazione, sede e durata -

 

1) E' costituita in Pieve Ligure (GE)  l'Associazione di volontariato, ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266, denominata: “Associazione Valentina Abrami – Musica In Movimento”

 

2) La sede legale dell’Associazione è in Pieve Ligure (GE), via XXV Aprile, 167.

 

3) La durata dell'Associazione è illimitata.

 

 

Articolo 2

- Scopo e finalità -

 

1) L'Associazione è apolitica ed apartitica, non ha fine di lucro, si attiene esclusivamente ad una struttura democratica, all’elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dai soci (salvo rimborso spese preventivamente autorizzate e anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione).

 

2) L’Associazione si prefigge come scopo la promozione e la valorizzazione del ruolo delle arti nell'educazione e nella formazione scolastica, proseguendo il percorso che Valentina Abrami, attraverso la sua formazione pluridisciplinare (nella musica, nella danza e nel teatro), il suo personale approccio metodologico e le sue peculiarità umane, confluite nelle esperienze di insegnante e di artista, ha svolto come musicista fino a pochi giorni prima della sua scomparsa, avvenuta all’età di 33 anni.

 

Nella convinzione che la musica sia cultura, sapere fondante per la formazione dell’uomo, l’Associazione si impegna a promuovere l’integrazione della conoscenza musicale nel più vasto quadro delle discipline scolastiche.

 

Le finalità dell’Associazione si realizzano:

 

a. nella promozione di attività didattiche attraverso il finanziamento di progetti che, ispirandosi il più possibile al profilo umano e professionale di Valentina, dovranno quindi:

  • soddisfare le esigenze di scuole sensibili al tema dell’educazione musicale ma impossibilitate a realizzare i propri obiettivi esclusivamente con il personale interno alla scuola
  • rivolgersi prevalentemente ai bambini della scuola primaria
  • prevedere una collaborazione attiva con gli insegnanti della scuola
  • riferirsi  alla pratica vocale come strumento primario di formazione ed espressione
  • definire un approccio interdisciplinare e capace di riferirsi in modo personale alle metodologie storiche (Dalcroze, Orff, Kodaly) nelle quali la musica non venga considerata l’unico elemento fondante ma si integri con il corpo, il movimento e lo spazio;

 

b. nella promozione di attività di ricerca nell’ambito della Pedagogia Musicale per approfondire metodologicamente (con corsi, convegni o pubblicazioni) l’esperienza e i risultati delle attività didattiche, sperimentando nuove forme di collegamento tra Scuole primarie, Conservatorio e Università;

 

c. nella realizzazione di eventi che abbiano bambini e adolescenti come protagonisti (spettacoli, concorsi di gruppi corali delle scuole, proiezioni ed incontri dedicati all’infanzia) con l’obiettivo di avvicinarli, con consapevolezza, al mondo della musica e dell’arte;

 

d. nella promozione di appuntamenti culturali (musica, teatro, danza) intesi come occasione di coinvolgimento delle realtà artistiche e sociali del territorio;

     

e. nella creazione di strumenti di in-formazione (sito web, newsletter, giornalini scolastici,…) che diano notizia degli eventi di interesse, che divulghino le ricerche promosse dall’Associazione e i contenuti nell’ambito dell’Educazione Musicale, che mettano a disposizione, per il personale docente delle Scuole e per le famiglie dei giovani studenti, risorse e contributi di didattica musicale.

 

 

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

 

 

Articolo 3

- Patrimonio –

 

Il patrimonio dell’associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

1) dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all’atto di costituzione dell’Associazione;

2) dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

3) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

4) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

 

Articolo 4

- Risorse economiche -

 

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) contributi dei soci;

b) contributi di soggetti privati;

c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

d) donazioni e lasciti testamentari;

e) rimborsi derivanti da convenzioni;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

 

2) I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato direttivo.

 

3) Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

 

 

Articolo 5

- Soci dell'Associazione -

 

Il numero dei soci è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e la cui domanda di adesione sia accolta dal Comitato direttivo.

 

 

Articolo 6

- Criteri di ammissione ed esclusione dei soci -

 

1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

3) L'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, deve essere approvata dall'Assemblea.

4) La qualità di socio si perde:

a) per recesso (dimissioni);

b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;

c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

e) per l'istaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;

5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

6) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

7) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

 

Articolo 7

- Doveri e diritti dei soci -

 

1) I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

d) a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

 

2) I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative;

d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

 

 

Articolo 8

- Organi dell'Associazione -

 

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Comitato direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice-Presidente

e) il Segretario

f) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.

 

 

Articolo 9

- L'Assemblea -

 

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di dieci deleghe.

 

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio consuntivo e preventivo relativamente ad ogni esercizio;

b) provvede alla nomina del Comitato direttivo, del Presidente e del Vice – Presidente e del Segretario del Comitato direttivo, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico;

c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

e) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;

f)  approva la reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

 

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 30 novembre) ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

 

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla durata dell'Associazione.

 

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo, nonché tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico.

 

6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

 

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto nonché lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

 

Articolo 10

- Il Comitato direttivo -

 

1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

 

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

 

3) Al Comitato direttivo spetta di:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo;

c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

 

4) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

 

5) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

 

6) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

 

 

Articolo 11

- Il Presidente -

 

1) Il Presidente, nominato dall’Assemblea, ha il compito di convocare e presiedere l’Assemblea stessa nonché di convocare e presiedere il Comitato direttivo.

 

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con l’eventuale assistenza di un legale. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall’Assemblea dei soci.

 

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

 

 

Articolo 12

- Il Vice-Presidente -

 

1) Al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall’Assemblea, spettano le funzioni del Presidente quando questi è assente o impedito.

2) Il Vice-Presidente coordina il personale che collabora con l’Associazione.

 

 

Articolo 13

- Il Segretario -

 

Il Segretario, nominato dall’Assemblea, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

b) provvede al disbrigo della corrispondenza;

c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

d) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il mese di marzo;

e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, salvo che, previa delibera dell’Assemblea dei soci, tale incarico venga affidato ad un consulente esterno;

f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato.

 

 

 

Articolo 14

- Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico -

 

1) L’Organo di revisione dei conti è costituito, a scelta dell’Assemblea, da un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti (questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo). Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

2) L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di membro del Comitato direttivo.

3) Per la durata in carica e rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i componenti del Comitato direttivo.

4) La modifica della composizione dell’organo di Revisione dei Conti, da Revisore Unico a Collegio, viene deliberata dall’Assemblea su proposta di almeno tre soci.

5) I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea ed a quelle del Comitato direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, predispongono una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo, curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, ove organo collegiale.

 

 

Articolo 15

- Bilancio consuntivo e preventivo -

 

1) Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

2) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3) Entro il 31 marzo di ciascun anno il Comitato direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

4) Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Comitato direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

5) I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

 

 

Articolo 16

- Avanzi di gestione –

 

1) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestioni comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa.

2) L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

 

 

Articolo 17

- Libri dell’Associazione –

 

1) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i Libri delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Comitato direttivo e dei Revisori dei Conti, ove organo collegiale, nonché il Libro dei Soci dell’Associazione.

2) I Libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte a spese del richiedente.

 

 

Articolo 18

- Gratuità delle cariche associative -

 

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

 

 

Articolo 19

- Norma finale -

 

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni, che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

 

 

Articolo 20

- Rinvio -

 

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

 

Indietro

 

 


Collabora con noi:

Michele Carraro
ACCORDATURA, RIPARAZIONE E RESTAURO PIANOFORTI

michele.carraro1995@gmail.com